Sanihelp.it – Sesso in pubblico, sempre più anche in pieno giorno e senza timore di sguardi indiscreti: negli ultimi mesi è successo sempre più spesso e in varie città italiane. Degrado? Esibizionismo? Voglia di trasgressione? O semplice avventatezza? Quali siano i motivi dietro a questo tipo di comportamenti, vale la pena ribadire che si tratti di atti passibili di conseguenze anche sul piano legale.
Consumare un rapporto intimo in un parco o nell’angolo di un vicolo, infatti, configura il cosiddetto reato di atti osceni in luogo pubblico, previsto dall’articolo 527 del codice penale ma che, da gennaio 2016, è stato depenalizzato, per cui è ora punito come un illecito amministrativo, con una salata multa (anche se esistono casi gravi che prevedono il carcere): «in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».
Inoltre, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 104/1992, se la persona offesa dal reato è affetta da «minorazione psichica, fisica o sensoriale», la pena è aumentata da un terzo alla metà. In più, il terzo comma dell'articolo 527 stabilisce che «se il fatto avviene per colpa – ossia in maniera colposa -, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309».
Per legge gli atti osceni sono quelli che offendono il comune senso del pudore, ma la definizione è molto vaga, per cui lascia ampia discrezionalità interpretative al giudice. In generale, sono comprese tutte le manifestazioni di concupiscenza, sensualità, inverecondia sessuale compiuta su altri o su se stessi, in grado di offendere a tal punto il sentimento della morale sessuale e il pudore da destare, in chi vi assiste, disgusto e repulsione. Attenzione infine ai luoghi pubblici: non sono solo quelli dove, secondo la legge, chiunque può accedere senza limitazioni di sorta (come strade, piazze, giardini pubblici) ma anche qualsiasi luogo esposto al pubblico, che cioè possa essere visto da un numero indeterminato di persone anche se non possono accedervi: è il caso dell'abitacolo dell'automobile (ma anche l'interno di un'abitazione visibile dalle finestre può essere considerato tale).