Sanihelp.it – La legge 626/1994 ha gravato la posizione del datore di lavoro di maggiori responsabilità riguardo alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei dipendenti. Ma dalla loro parte anche i lavoratori non sono scevri da specifici doveri di salvaguardia della propria incolumità fisica sul luogo di lavoro.
Il lavoratore ha infatti l’obbligo (DPR 19/03/1956 n. 303 – Art. 5 e più recentemente legge 626/1994) di osservare le misure disposte dal datore di lavoro, usando i mezzi di protezione forniti e segnalando le deficienze dei dispositivi di protezione suddetti senza rimuoverli o modificarli.
La giurisprudenza è comunque orientata in senso decisamente favorevole all’infortunato: una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha enunciato che, «poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del datore di lavoro (…) di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile.
Peraltro, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento».
Un ulteriore riconoscimento dei diritti del lavoratore, anche quello eventualmente inadempiente alle misure di cautela e prudenza. Ma, in ogni caso, chi, malauguratamente, si trovi a patire un danno, quali strumenti di tutela ha a disposizione?
L’accertamento della responsabilità del datore di lavoro non presenta di solito notevoli problemi.
Soprattutto nei casi di infortuni gravi si può anche contare sulle verifiche che vengono fatte da vari organi pubblici con funzioni di polizia giudiziaria. Tali verifiche di solito evidenziano piuttosto chiaramente i fatti storici dai quali si evince la responsabilità del datore di lavoro.
Reperiti gli elementi che accertano la responsabilità, l’infortunato può ottenere sia le prestazioni erogate dall’INAIL, che è l’istituto con il quale ogni datore di lavoro è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni, sia il risarcimento del danno anche morale da parte del datore di lavoro o della sua eventuale assicurazione privata per questo tipo di rischio.
L’intervento di un legale è sempre consigliabile almeno per gli infortuni gravi, perché un professionista qualificato su questo genere di problemi riesce di solito ad accelerare i tempi di liquidazione del danno sollecitando, con gli opportuni strumenti stragiudiziale e giudiziali, la definizione della controversia, ed è in grado di formulare richieste di risarcimento congrue e di valutare l’adeguatezza di eventuali offerte della controparte.