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Codice bianco: regole di comportamento per gli sciatori

Sanihelp.it – Per sciatore s’intende chi percorre le piste da sci equipaggiato di sci, snowboard o attrezzi similari. L’accesso alle piste è consentito solo agli sciatori ed è pertanto vietato l’ingresso ai pedoni e agli animali nonché l’uso di mezzi quali slitte, motoslitte, bob, gommoni e similari.


Nell’utilizzare le piste da sci ogni sciatore, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica, deve seguire le seguenti regole:

  • comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità propria ed altrui o provocare danno a persone o cose; ogni sciatore deve mantenere velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da consentire la mobilità dello sciatore sorpassato, e da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile; deve pertanto tenere un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, alle condizioni fisiche personali, del manto nevoso e visibilità;
  • mantenere una velocità particolarmente moderata sui campi scuola, sulle piste affollate, sui tratti terminali delle stesse, in prossimità d’incroci, di confluenze e di stazioni degli impianti di risalita;
  • utilizzare esclusivamente sci, snowboard o attrezzi similari dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell’attrezzatura possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone;
  • posizionare fuori dal piano sciabile l’attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti, in modo da non recare intralcio o pericolo per gli utenti.
  • Ad ogni sciatore è in ogni caso vietato:

  • scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la sciata turistica e la sicurezza degli altri utenti;
  • sostare abbassato al livello del piano sciabile (seduto, disteso in pista e simili) o comunque fuori dalla visuale degli sciatori sopraggiungenti da monte, costituendo tale comportamento pericolo o intralcio per gli altri sciatori;
  • utilizzare le piste da sci al di fuori dell’orario di servizio degli impianti in assenza di previo assenso del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista; l’assenso deve comunque essere condizionato alla previa verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati.
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