Advertisement
HomeBellezzaCosmetici: nuovo regolamento europeo sulla sicurezza

Cosmetici: nuovo regolamento europeo sulla sicurezza

Sanihelp.it – A partire dall'11 luglio 2013, è in vigore il nuovo regolamento europeo sulla sicurezza in cosmetica. Sostituirà la Direttiva Cosmetici che consentiva fino a oggi la libera circolazione dei prodotti, garantendo al contempo un elevato livello di tutela dei consumatori.


Le disposizioni del regolamento sono volte a garantire la tutela della salute e l'informazione dei consumatori, vigilando sulla composizione e l'etichettatura dei cosmetici. Il regolamento prevede inoltre la valutazione della sicurezza dei prodotti e il divieto degli esperimenti sugli animali.

Le nuove linee guida dispongono che, per ogni prodotto immesso sul mercato, deve essere designata una persona responsabile all'interno della Comunità. Tale persona garantisce la conformità dei prodotti alle disposizioni del regolamento. In particolare garantisce il rispetto degli obblighi di protezione della salute, di sicurezza e di informazione dei consumatori. 

Le nuove normative riportano anche un elenco di sostanze il cui impiego è vietato o limitato. Sono vietati alcuni coloranti, conservanti e filtri UV. Vietato l'impiego delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), salvo casi eccezionali. La legge prevede poi un elevato livello di protezione della salute in caso di impiego di nanomateriali.

I recipienti o l'imballaggio dei prodotti devono riportare indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. Tali informazioni riguardano: il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile del prodotto; il paese di origine dei prodotti importati; il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume; la data limite di utilizzo del prodotto; le precauzioni per l'impiego, anche per i cosmetici di uso professionale; il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto; l'elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata nel prodotto durante il processo di fabbricazione. La lingua nella quale vanno indicate le informazioni è determinata dallo Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale.

La sperimentazione animale, infine, va sostituita con metodi alternativi. Il regolamento vieta l'immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale e quelli contenenti ingredienti che siano stati oggetto di test su animali.

Video Salute

Ultime news

Gallery

Lo sapevate che...