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aborto volontario

COLLEGAMENTI

interruzione chirurgica della gravidanza prima del 180° giorno di amenorrea, secondo esplicita volontà della gravida oppure come opzione terapeutica in caso di presunto pericolo per la madre o per il feto. Nel primo caso l’intervento chirurgico è praticabile solo nelle strutture ospedaliere pubbliche, su richiesta dalla donna, secondo le condizioni previste dalla legge, prima del 90° giorno di gestazione.



Nel caso dell’aborto terapeutico, questa possibilità è prevista dalla legge anche dopo il 90° giorno di gestazione, quando è stato rilevato che la prosecuzione della gravidanza comporta un grave pericolo per la vita della donna o quando siano state accertate rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna. L’aborto provocato secondo altre procedure è illegale e spesso, per le precarie condizioni di clandestinità in cui è eseguito, comporta gravi rischi per la salute (perforazione dell’utero, infezioni).


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