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Quesito 1: la ricerca scientifica Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: “discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente”;
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”;
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”;
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: “la crioconservazione e”?
Il nodo della discordia per questo quesito è la ricerca sulle cellule staminali embrionali che in questo momento è vietata.
I sostenitori della legge 40/2004 dichiarano che condurre sperimentazioni sugli embrioni è inumano e che ad oggi non esiste in tutto il mondo un solo caso in cui malattie dell’adulto siano state guarite usando cellule estratte dall’embrione in provetta. Inoltre in molti esperimenti su animali le cellule staminali embrionali si sono rivelate cancerogene. Viceversa grandi traguardi ha compiuto la scienza usando le cellule staminali adulte.
Secondo i promotori del referendum le motivazioni dei favorevoli alla legge 40/2004 non spiegano che, mentre le cellule staminali adulte sono utilizzate da oltre 40 anni, ad esempio nei trapianti di midollo osseo, il primo esperimento con cellule staminali embrionali risale al 1998. L’obiettivo dei sostenitori del si non è quello di imporre alla scienza una strada da seguire (solo cellule embrionali) ma nemmeno quello di abbandonare una strada che sembra avere sviluppi promettenti.
E per avvalorare questa tesi si cita il rapporto stilato dalla commissione di studio nominata nel 2000 dal ministro Umberto Veronesi e presieduta dal premio Nobel Renato Dulbecco: «E’ possibile stimare, sebbene in via del tutto preliminare, che… l’utilizzo di cellule staminali di varia origine possa portare a sviluppare metodiche cliniche per il trattamento di un numero di pazienti che, comprendendo le patologie di origine cardiovascolare, si avvicina ai 10 milioni di individui».
Dal punto di vista etico si tratta di stabilire quanta importanza si dà all’embrione e quando considerarlo essere umano. Nelle intenzioni dei favorevoli al si c’è anche la possibilità di utilizzo delle migliaia di embrioni conservati nei centri di fecondazione assistita che secondo la legge andrebbero distrutti.
Votando SI, in Italia sarà consentita, come accade in altri Stati, la ricerca e la sperimentazione sugli embrioni, per trovare terapie adatte a diversi tipi di malattie. Inoltre non sarà più proibita la clonazione terapeutica, anche questa osteggiata da chi è favorevole alla legge attuale e la crioconservazione.
Quesito 2: la salute della donna Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»;
Articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
Articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1»;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell’ovulo»;
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «, di cui al comma 2 del presente articolo»;
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»
La formulazione attuale della legge prevede delle limitazioni all’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA), motivate dall’intenzione di tutelare la salute della donna, che verrebbe compromessa fisicamente e psicologicamente dalle cure e dalle conseguenze che sono implicite in questa tecnica.
La norma non consente l’accesso alla PMA:
- per finalità diverse dalla terapia della sterilità o infertilità
- in caso di possibilità di metodi alternativi
- se prima non sono state tentate altre opzioni terapeutiche.
In pratica, le coppie fertili ma affette da patologie trasmissibili devono correre il rischio di concepire un bimbo malato senza poter ricorrere all’ausilio della tecnica (ma con la possibilità in seguito di richiedere la diagnosi prenatale ed eventualmente di abortire).
L’abrogazione di questa parte permetterà a tali coppie di accedere alla tecnica e di riconoscere prima dell’eventuale impianto gli embrioni sani da quelli malati.
Naturalmente la selezione degli embrioni, indispensabile per eliminare quelli malati, implica la distruzione degli altri embrioni sani.
Il divieto sussiste anche in caso di presenza di altri metodi terapeutici. Questo vuol dire che, in caso di compresenza di due metodi ritenuti scientificamente efficaci, l’individuo non ha autonomia di decisione e deve obbligatoriamente scegliere la strada alternativa alla PMA.
Inoltre, non è permesso scegliere la PMA se prima non si sono percorse tutte le opzioni terapeutiche giudicate meno invasive.
Ciò non tiene conto, secondo i sostenitori dell’abrogazione, delle caratteristiche soggettive degli individui, come per esempio l’età: un soggetto di 40 anni non può permettersi di rimandare il ricorso alla PMA solo perché esistono delle alternative.
L’abrogazione delega al rapporto medico-paziente, basato sul consenso informato, la scelta delle opzioni terapeutiche più idonee, restituendo all’individuo e al suo medico quella libertà terapeutica garantita costituzionalmente.
Inoltre la legge non consente:
- la revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo
- la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario a un unico e contemporaneo impianto (cioè superiore a tre)
- la crioconservazione degli embrioni.
La legge concede alla coppia il diritto di ripensarci, ma pone alla possibilità di revoca del consenso un limite temporale.
L’abrogazione di quella parte restituisce all’individuo la possibilità di rivedere il proprio assenso all’atto medico in ogni momento.
Si stabilisce inoltre il numero ottimale di embrioni da trasferire (tre), senza considerare le variabilità individuali: la possibilità di ottenere una gravidanza varia a seconda dell’età e del numero di embrioni introdotti, per questo motivo si propone che il numero di embrioni da trasferire venga stabilito individualmente per ogni donna.
L’abrogazione di questo comma aumenta le probabilità di successo della tecnica e riduce il rischio di insuccesso per donne in età avanzata come di gravidanze plurigemellari in ragazze giovani. Vale quanto detto sopra circa la distruzione di embrioni.
La legge vieta la crioconservazione degli embrioni, se non per una grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna.
L’abrogazione di questa frase è volta a eliminare le clausole che restringono le possibilità di conservazione degli embrioni, concedendo questa possibilità per qualsiasi motivo non sia possibile il trasferimento in utero.
Quesito 3: i diritti dei soggetti coinvolti Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;
Articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
Articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1»;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell’ovulo»;
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»;
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione»; nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».
Questo referendum è identico a quello relativo alla tutela della salute della donna, ma con in più l’abrogazione totale dell’articolo 1.
Rispetto all’altro referendum si possono aggiungere due considerazioni:
1. La legge, dichiarando di voler assicurare «i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito», introduce per la prima volta l’idea che l’embrione sia un soggetto con pari dignità rispetto ai futuri genitori.
Tale dichiarata parità di diritti si smentisce quando, negli articoli successivi, diventa prevalente la tutela dell’embrione (prima ancora che sia impiantato) rispetto alla volontà della donna, invertendo così un rapporto di priorità delle tutele acquisito dai tempi della legge 194/78 sull’interruzione volontaria della gravidanza.
L’embrione è dunque persona fin dal momento della fusione dei due patrimoni genetici originari e i suoi diritti possono essere equiparati a un individuo già nato oppure si tratta solo di un piccolo ammasso di cellule senza diritti?
L’abrogazione vuole ristabilire equilibrio nella scala della formazione umana, collocando su differenti piani lo zigote e l’individuo formato, nonché proteggere quelle libertà che le donne hanno acquisito con fatica negli anni e che ora vengono rimesse in discussione.
2. La seconda aggiunta rispetto al referendum sulla tutela della futura mamma riguarda la modalità con cui viene presentata la motivazione per cui si ricorre alla PMA: si afferma che l’accesso alla tecnica è consentito solo qualora lo stato di sterilità o infertilità sia inspiegato ma documentato da atto medico, oppure abbia una causa accertata, ma comunque certificata dal medico.
Qui si aggiunge una novità: per trattare una patologia diventa necessario accertarne la causa e certificarla, oppure documentare con atto medico l’impossibilità di spiegarla.
L’abrogazione di questo articolo restituisce all’individuo e al suo medico quella libertà terapeutica garantita costituzionalmente.
Quesito 4: la fecondazione eterologa Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n°40, avente ad oggetto «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: «è vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»;
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;
Articolo 12, comma 1: «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro»;
Articolo 12, comma 6, limitatamente alla parola «1».
Con l’articolo 4, comma 3, la legge 40/2004 fa espresso divieto di ricorrere all’uso di gameti (spermatozoi e ovociti) esterni alla coppia, cioè provenienti da donatori estranei e anonimi.
La sanzione per chi non rispetta questo divieto è di tipo amministrativo pecuniario, da 300.000 a 600.000 euro per la coppia (art. 12, comma 1).
Questo divieto esprime la volontà di impedire che, utilizzando i gameti di due persone estranee, venga generato un figlio dalle origini incerte, che potrebbe trovarsi ad avere letteralmente tre o quattro genitori.
I sostenitori della legge affermano che questo potrebbe avere gravi conseguenze sul bambino, non solo dal punto di vista psicologico ma anche medico, in quanto la cura di certe malattie richiede la conoscenza della storia sanitaria dei genitori naturali. Tuttavia chi è contrario a questo divieto sottolinea che anche l’adozione di un bambino implica le stesse problematiche sulle origini e sulla multigenitorialità, ma è permessa dalla legge.
Chi appoggia la causa abrogativa, inoltre, ricorda che la fecondazione eterologa è l’unica soluzione possibile per coppie in cui l’uomo sia azoospermico, cioè privo di spermatozoi, oppure la donna non possa produrre ovociti a causa di una menopausa precoce o della mancanza congenita di ovaie, o ancora della loro asportazione per una sterilizzazione chemioterapica.
Inoltre, essendo la fecondazione eterologa legale in molti paesi europei, i sostenitori del sì fanno notare che le limitazioni della legge italiana sono la causa principale del cosiddetto turismo procreativo, ossia il fenomeno per cui molte coppie sterili si rivolgono a cliniche straniere per una fecondazione assistita di tipo eterologo.
Votando sì a questo quesito, quindi, si esprimerà la volontà di eliminare il divieto di fecondazione eterologa e le relative sanzioni, espresse dagli articoli 9 comma 1, 9 comma 3, 12 comma 1 e 12 comma 6.
Anche votando sì, la fecondazione eterologa sarebbe permessa solo alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugati o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi, come previsto anche per la fecondazione omologa.