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Procreazione: cosa dice la legge

Sanihelp.it – La procreazione assistita è un tema complesso e delicato, che implica valutazioni di carattere etico strettamente personali. Avere le idee chiare in proposito è difficile; noi cerchiamo di aiutarvi spiegandovi in punti semplici e sintetici cosa prevede la tanto discussa legge 40/2004, oggetto del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2005.


  • AUTORIZZAZIONI. Si accede alle tecniche di procreazione assistita solo se non si possono eliminare le cause che impediscono la procreazione. Sterilità e infertilità dovranno essere certificate dal medico.
  • DIRITTI DEL CONCEPITO. Devono essere assicurati i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compresi quelli del concepito, che acquisirà lo status di figlio legittimo o riconosciuto.
  • NO ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA. È possibile soltanto quella omologa, in cui vengono utilizzati seme e ovulo della coppia stessa. Vietato invece ricorrere a un donatore esterno.
  • LA COPPIA. Possono accedere alla procreazione medicalmente assistita le coppie di adulti maggiorenni, di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, coniugate o conviventi. Sì dunque alle coppie di fatto, no a single, gay e mamme-nonne. Vietata la fecondazione post-mortem.
  • NO A SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI. È possibile la ricerca clinica e sperimentale solo a fini terapeutici e diagnostici collegati alla tutela della salute dell’embrione stesso, e quando non siano disponibili metodi alternativi.
  • LIMITI ALLA PRODUZIONE DI EMBRIONI. Non potrà essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario a un unico impianto, cioè tre al massimo. È vietata anche la riduzione di embrioni nelle gravidanze plurime, tranne che per i casi previsti dalla legge sull’aborto.
  • NO ALLA CLONAZIONE. Vietati tutti gli interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete.
  • VIETATI CONGELAMENTO E SOPPRESSIONE DI EMBRIONI. Per quelli congelati prima dell’entrata in vigore della legge, il ministero della Salute dovrà fissare modalità e termini di conservazione.
  • STRUTTURE AUTORIZZATE. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate iscritte in un apposito registro.
  • OBIEZIONE DI COSCIENZA. Medici e personale ausiliario potranno astenersi dal praticare la fecondazione artificiale sollevando obiezione di coscienza, da comunicare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
  • SANZIONI. Solo amministrative per i medici che applicano la fecondazione eterologa o per i soggetti non ammessi dalla legge. Nessuna punibilità invece per coppie o singoli. Carcere da dieci a venti anni ed interdizione perpetua dalla professione per i medici che attuano la clonazione; reclusione da un anno a tre per chi realizza, organizza e pubblicizza la commercializzazione di gameti ed embrioni o la surrogazione di maternità. Carcere anche per chi applica la sperimentazione sugli embrioni e ricorre al congelamento e alla soppressione.
  • COSTI. Le tecniche di fecondazione assistita non rientrano tra i livelli essenziali di assistenza e quindi non sono rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. È previsto comunque dal governo un fondo speciale (nel 2003 era di 6 milioni e 800mila euro).

Per approfondire:

> L’ABC della procreazione assistita

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