Sanihelp.it – Con l’approvazione della legge Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari da parte della Commissione Agricoltura della Camera lo scorso 18 gennaio, si è concluso un iter che ha visto oltre 10 anni di impegno della Coldiretti, assieme alle associazioni dei consumatori, per assicurare la trasparenza di quanto si porta in tavola.
L’articolo centrale della legge è il numero 4 sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Vi si prevede che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari, è obbligatorio riportare nell’etichettatura l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unione europea, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
Per i prodotti non trasformati il luogo d’origine riguarda il Paese di produzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.
Entro 60 giorni dall’approvazione della legge dovranno essere emanati decreti interministeriali da parte del Ministero dello Sviluppo economico e di quello delle Politiche Agricole, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, con cui verranno definite le modalità per l’indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
Con gli stessi decreti saranno definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Chi immette in commercio prodotti privi dell’indicazione d’origine rischia una sanzione fino a 9.500 euro.
All’articolo 5 il testo prevede che l’origine degli alimenti dovrà essere prevista obbligatoriamente in etichetta e non potrà essere omessa anche nella comunicazione commerciale, per non indurre in errore il consumatore. Niente più pubblicità al succo di arancia con le immagini della Sicilia se viene utilizzato quello proveniente dal Brasile, insomma.
La legge contiene anche altri provvedimenti che vanno dalla promozione di contratti di filiera e di distretto a livello nazionale all’istituzione di un Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, fino all’introduzione dell’obbligo per gli allevatori di bufala di rilevare il latte prodotto giornalmente per assicurare la piena trasparenza ai consumatori.