Sanihelp.it – Sono in vigore le nuove linee guida per la compilazione delle ricette da parte dei medici di base. La novità è che non sarà più consentito indicare i farmaci con il nome commerciale, ma solo con il principio attivo. L’aggiunta del nome commerciale del farmaco è possibile solo se il medico precisa una non sostituibilità indicandone la motivazione sulla ricetta stessa.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto ha stabilito la conversione in legge del dl 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. La nuova normativa è indicata al comma 11-bis: «Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti è tenuto a indicare nella ricetta del Servizio Sanitario Nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità».