Sanihelp.it – Nel 2006 in Italia gli infortuni denunciati sul lavoro sono stati 927.998, di cui 1.302 mortali. Un fenomeno consistente, anche se i numeri appaiono lievemente calati rispetto agli anni precedenti (nel 2002 se ne contavano 992.656, di cui 1.481 mortali). Quello della prevenzione degli incidenti sul lavoro dunque è e rimane un problema che, nonostante le numerose norme finalizzate ad aumentare la sicurezza del lavoratore, sembra ben lontano dall’essere risolto. Casi di morte e di lesioni anche gravissime sono ancora un elemento di cronaca ricorrente.
Quali sono i principali obblighi del datore di lavoro finalizzati alla prevenzione degli infortuni dei dipendenti?
Va innanzitutto chiarito che il concetto di infortunio sul lavoro indica ogni incidente con pregiudizio all’integrità fisica o alla salute che consegua all’attività lavorativa, talvolta anche indirettamente. Da tempo, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di occasione di lavoro per ricondurre all’infortunio sul lavoro l’eventuale infortunio in itinere, cioè l’incidente che può colpire il lavoratore mentre si reca al lavoro.
Il Codice Civile (articolo 2087) impone un obbligo fondamentale al datore di lavoro: adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del prestatore di lavoro. Ne consegue che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare sia tutte quelle cautele direttamente imposte da leggi speciali per singole tipologie di attività, sia, sempre e comunque, ogni altra misura, anche non espressamente prevista dalla legge, necessaria, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare il lavoratore.
La posizione del datore di lavoro diviene quindi molto difficile perché, in caso di infortunio, per escludere la propria responsabilità, avrà l’onere di provare non solo di avere rispettato tutte le cautele imposte dalle norme antinfortunistiche ma anche ogni ulteriore misura, pur non prevista da nessuna legge ma idonea, secondo le regole di prudenza, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Per converso risulta agevolata la posizione processuale del danneggiato, che potrà trovare tutela anche per situazioni non specificamente previste dalle singole norme antinfortunistiche e dovrà limitarsi a provare l’esistenza del danno e il nesso di causa/effetto con l’attività lavorativa.
La legge 626/1994 ha imposto al datore di lavoro notevoli obblighi in tema di sicurezza, quali ad esempio quello di effettuare una preventiva valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, valutazione da formalizzare poi in un documento scritto che va tenuto aggiornato al mutare delle condizioni, ha introdotto la figura del responsabile della sicurezza e un servizio di prevenzione da affidare a professionisti qualificati o, in alternativa, l’obbligo del datore di lavoro che voglia svolgere direttamente tale servizio di fare un corso di formazione.
Rispetto alla normativa precedente, quindi, oggi il datore di lavoro non è solo obbligato a garantire la sicurezza nei posti di lavoro ma dovrebbe essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza.
L’impressione però è che anche la legge 626/94 non sia riuscita a ottenere risultati molto efficaci sotto il profilo della prevenzione, anche se ha aggravato la potenziale responsabilità del datore di lavoro poiché ciascun mancato rispetto degli adempimenti previsti dimostra, in caso di infortunio, la colpa dell’imprenditore e integra uno degli elementi costitutivi dell’obbligo risarcitorio nei confronti del lavoratore infortunato.
Per ovviare a lacune e imperfezioni della 626 recentemente (Legge 3 agosto 2007 n. 123) è stato delegata al Governo l’emanazione di un Testo Unico che dovrà riordinare la normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Speriamo in un ulteriore miglioramento del sistema.